STATUTO Associazione italiana Micro e piccole imprese Agroalimentari
STATUTO
Articolo 1.
Denominazione
È costituita una
associazione libera, apolitica e senza scopo di lucro, denominata “Associazione italiana Micro e
piccole imprese Agroalimentari” (nel seguito l’”Associazione”) regolata a norma
degli articoli 36 e segg. Del Codice Civile nonché del presente Statuto.
Articolo 2. Sede
L’Associazione ha sede
legale in via Luigi Boccherini 4, 20814 Varedo (MB). L’Associazione si riserva
di istituire altre sedi regionali e si riserva altresì di attivare sedi
periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito
internazionale aventi le medesime finalità associative. La variazione delle
sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello
statuto.
Articolo 3. Scopi
L’associazione ha lo scopo
di condividere, rafforzare e valorizzare la cultura agroalimentare ed
enogastronomica italiana, sostenendo i valori di qualità, tradizione ed
innovazione quali parte integrante del sistema produttivo italiano, promuovendo
sul territorio nazionale e all’estero i prodotti italiani e il Made in Italy,
mettendo a disposizione dei soci convenzioni vantaggiose per usufruire di servizi di contabilità, fiscali,
legali e commerciali.
Per il raggiungimento dei suoi fini,
l’Associazione si propone (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di:
• sostenere le azioni volte alla valorizzazione e alla promozione
del settore agroalimentare ed enogastronomico italiano;
•
organizzare e/o promuovere
eventi, manifestazioni, seminari, incontri, conferenze, convegni, corsi al fine
di favorire e rafforzare la cultura e la consapevolezza del patrimonio
agroalimentare ed enogastronomico italiano;
•
promuovere e stabilire rapporti
con le istituzioni pubbliche e private, con altre associazioni italiane ed
internazionali facilitando gli scambi, le relazioni e i contatti tra chi opera
nel settore agroalimentare ed enogastronomico sul territorio nazionale e
all’estero;
•
studiare e promuovere percorsi di
riconoscimento che tutelino il consumatore e permettano uno sviluppo del
settore orientato da politiche nazionali e/o regionali e/o locali di promozione
di qualità, trasparenza e tipicità/ unicità dei prodotti;
•
favorire la nascita e/o lo
sviluppo di progetti di aiuto e assistenza ai meno abbienti rendendo loro accessibili
prodotti agroalimentari di qualità;
•
porre in essere convenzioni di
carattere contabile, fiscale, legale, economico-commerciale, esclusivamente per
il perseguimento delle finalità associative senza scopo di lucro.
Articolo 4. Patromonio
4.1 Il fondo comune
dell’Associazione è costituito dai beni conferiti in sede di costituzione
dell’Associazione quali risultano dall’Atto Costitutivo, dai beni mobili e
immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione, dai fondi derivanti da
eventuali eccedenze di bilancio, da donazioni, legati e lasciti.
4.2 Le entrate
dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, dagli eventuali
redditi dei beni patrimoniali, dalle erogazioni e contributi corrisposti da
amministrazioni ed enti pubblici da soggetti privati finalizzati allo
svolgimento dell’attività associativa e/o dalle raccolte pubbliche di fondi,
dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e di iniziative di cui
all’Art.3 e da ogni altra eventuale entrata che concorra a incrementare l’attivo
dell’Associazione.
Articolo 5. Durata
La durata dell’Associazione è a tempo
indeterminato.
Articolo 6. Soci Fondatori,
Ordinari, Onorari e Terzi Sostenitori
Possono presentare domanda
di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, maggiorenni, che si
dedichino ad attività connesse con il settore agroalimentare ed enogastronomico
italiano, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i coltivatori, gli
allevatori, i pescatori, i conservieri, i pastai, i pasticceri, i fornai, etc.,
e tutti coloro che svolgano attività di sostegno nei confronti degli operatori
menzionati.
Sono previste tre categorie
di soci:
•
Soci Fondatori: coloro che hanno
concretamente e fattivamente contribuito alla costituzione dell’Associazione e
che hanno insediato il primo Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto, sono
eleggibili alle cariche sociali;
•
Soci Ordinari: le persone fisiche
o giuridiche che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio
Direttivo, che versino all’atto dell’ammissione la quota di associazione
stabilita annualmente, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche
sociali;
•
Soci Onorari: coloro che si sono
distinti per il particolare sostegno all’associazione e la cui opera sia
ritenuta meritevole di tale nomina da parte del Consiglio Direttivo. Non hanno
diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali ma possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal
versamento della quota associativa e la loro carica ha durata illimitata.
•
Soci Terzi Sostenitori: possono
diventare soci sostenitori coloro che, pur non avendo avendo svolto attività
connesse al settore agroalimentare e/o enogastronomico italiano, dimostrino una
particolare affinità di interessi e volontà di sostegno alle finalità
dell’associazione e desiderino contribuire economicamente o con donazioni
nonché con prestazioni intellettuali
volte al conseguimento degli scopi associativi. Potranno partecipare agli eventi
e manifestazioni culturali e scientifiche, seminari, ritiri, conferenze ed
altre attività dell’associazione restando inteso che i Terzi Sostenitori non
diverranno parte dell’Associazione, né saranno considerati alla stregua di
associati.
Ogni socio è vincolato
all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle
disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà
chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio
Direttivo.
L’ammissione dei Soci
Onorari avviene su proposta di almeno 2 (due) Soci Fondatori e con
deliberazione del Consiglio Direttivo
L’ammissione dei Soci
Ordinari avviene su proposta di un Socio Fondatore od Onorario o di un Socio
Ordinario in carica da almeno un anno e con deliberazione del Consiglio
Direttivo.
La domanda di ammissione è
presentata al Presidente dell’Associazione compilando il modello di adesione
predisposto a cui vanno allegati i seguenti documenti: autocertificazione
dell’assenza di condanne penali, autocertificazione dell’assenza di carichi
pendenti, curriculum vitae della persona fisica e/o storia della persona
giuridica.
Il Consiglio Direttivo
decide sull’ammissione, con facoltà di predisporre ulteriori accertamenti dei
requisiti richiesti. L’ammissione all’Associazione comporta l’integrale accettazione
dello Statuto e, se adottati, del codice di condotta e dei regolamenti
dell’Associazione.
Fra i soci dell’Associazione esiste parità di
diritti e di doveri.
Tutti i soci, ad eccezione
dei Soci Onorari sono tenuti al pagamento all’atto di iscrizione all’Associazione
e all’inizio di ciascun anno entro il termine del 28 (ventotto) di febbraio
della quota associativa così come fissata dall’Assemblea.
La disciplina del rapporto
associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Socio
Fondatore e ogni Socio Ordinario ha un
voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote
associative non sono trasmissibili.
La qualifica di socio si
perde per:
•
decesso;
•
recesso da notificarsi a mezzo
PEC o lettera Raccomandata A/R al Presidente del Consiglio Direttivo. Il
recesso non da diritto al rimborso della quota associativa già versata, di
eventuali conferimenti effettuati in favore dell’Associazione e il recedente non avrà diritto alcuno sul
patrimonio dell’Associazione.
•
radiazione per gravi motivi, che
viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni
ritenute disonorevoli per i principi dell’associazione o che, con la sua
condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione
non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere e il radiato non avrà
diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
•
per il mancato pagamento della
quota associativa annuale.
L’ammissione e la radiazione
vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e
la decisione è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a
favore dell’Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dall’Associazione stessa.
L’associazione potrà
comunque procedere all’assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per
sostenere e gestire l’attività dell’associazione. E’ fatta salva la possibilità
di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio
Direttivo, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’associazione e per
coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno
oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità
delle normative civili e fiscali vigenti.
Articolo 7. Diritti
e doveri degli associati
I soci hanno diritto di:
•
partecipare all’assemblea e di
votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei
Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli
organi sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli organi
sociali;
•
partecipare alla vita associativa
e alle attività sociali;
•
ricevere periodicamente
informazioni circa la vita associativa;
I soci hanno il dovere:
•
di rispettare il presente Statuto
e i Regolamenti dell’Associazione;
•
di osservare le deliberazioni
adottate dagli organi sociali;
•
di versare contributi per i
bisogni dell’associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
•
di fornire una campionatura dei
loro prodotti per le finalità di promozione e/o che consenta di porre in essere
operazioni di carattere economico/commerciale al fine di contribuire alla
crescita dell’attività degli associati;
•
di mantenere un comportamento
conforme alle finalità dell’Associazione.
L’adesione all’associazione
non comporta obblighi di finanziamento. I versamenti al fondo di dotazione
possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun
caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di
esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di
quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno effettuare,
in maniera volontaria e su richiesta del Consiglio Direttivo, versamenti di
quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura
di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee
carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali
versamenti.
Articolo 8. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea
dei soci;
•
il Consiglio Direttivo;
•
il Presidente;
•
il Vicepresidente;
• il
Segretario
Articolo 9. L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo
sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il
versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data
dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’assemblea è convocata dal
Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal
Vicepresidente o, se anche questo impossibilitato, da un consigliere. La
convocazione dell’assemblea può essere comunque richiesta da almeno un\quinto
dei soci.
La convocazione
dell’assemblea è effettuata con avviso spedito a mezzo messaggio di posta
elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata e potrà essere
convocata anche al di fuori della sede legale dell’Associazione purché in
Italia. La comunicazione ai soci dovrà
sempre indicare giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda
convocazione.
E’ compito del socio
comunicare l’indirizzo di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni inviate dall’Associazione.
In casi di stato di
necessità accertato, l’Assemblea può svolgersi mediante mezzi di
telecomunicazione (conferenza
audiovisiva on-line) essendo verificata ed accertata l’identità degli
intervenuti.
L’assemblea è dichiarata
valida con la presenza della maggioranza
dei soci ( 50% +1) e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda
convocazione L’Assemblea delibera a maggioranza dei soci intervenuti, qualunque
sia il loro numero.
Le votazioni delle Assemblee
avvengono sempre in modo palese e di ogni Assemblea viene redatto un verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario o in loro assenza dai soggetti nominati
a rappresentarli.
L’assemblea ordinaria
delibera:
•
l’elezione del Consiglio
Direttivo;
•
l’approvazione del rendiconto
contabile economico finanziario e della relazione annuale;
•
il programma annuale delle
attività;
•
la quota associativa annuale;
•
sugli argomenti posti alla sua attenzione
dal Consiglio Direttivo;
Il socio maggiore di età ha
diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di una per ogni socio
partecipante.
L’Assemblea straordinaria
delibera:
•
sulle richieste di modifica dello
Statuto;
•
sullo scioglimento
dell’Associazione;
•
sulla nomina del liquidatore.
Riguardo le modifiche dello
statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di
almeno due/terzi più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta.
Riguardo lo scioglimento dell’associazione e la nomina del liquidatore,
l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i
tre\quarti degli associati.
Articolo 10. Il
Consiglio Direttivo
L’Associazione è
amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti
gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal
Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a 2 (due) e fino a un
massimo di 8 (otto). I Soci Fondatori, salva espressa rinuncia da rinnovarsi di
volta in volta all’atto del rinnovo delle cariche da parte dell’Assemblea dei
soci, sono di diritto membri del Consiglio Direttivo. Può essere nominato Membro del Consiglio Direttivo solo un
Amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società, o il Direttore
Generale della Società o il titolare dell’Impresa individuale aderenti
all’Associazione come Soci Ordinari.
Possono essere nominati Membri del Consiglio
Direttivo anche persone fisiche non socie che possano dare un particolare impulso
all’attività associativa.
Il Consiglio Direttivo dura
in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Ai membri del Consiglio
Direttivo spetta il rimborso delle spese vive
effettivamente sopportate per l’adempimento del mandato, un gettone di presenza
per ogni riunione del Consiglio Direttivo oltre ad una indennità di carica da
fissarsi in sede d’Assemblea che ha provveduto alla nomina del Consiglio
Direttivo.
Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del
Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando
sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a
maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno
metà dei componenti.
Sono compiti del Consiglio
Direttivo:
•
prevedere i criteri di ammissione
dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
•
adottare provvedimenti
disciplinari;
•
compilare il rendiconto contabile
annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
•
eleggere al proprio interno il
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
•
curare gli affari di ordine
amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro,
conferire mandati di consulenza;
•
approvare il programma
dell’Associazione;
•
fissare il regolamento per il
funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
•
aprire rapporti con gli Istituti
di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere
contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon
funzionamento dell’Associazione.
•
ratificare o modificare i
provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
•
determinare e deliberare il
rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell’ambito
dell’associazione.
Se nel corso dell’anno
sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del
Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non
eletti o tramite cooptazione.
I consiglieri cessano dalla
carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
sfiducia espressa dall’assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la
presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei
tre\quarti dei presenti.
Le riunioni del Consiglio
Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal
segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Articolo 11. Il Presidente
Il Presidente é il
rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede e
convoca le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede
all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire
delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che
per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica
5 (cinque) anni e può essere rieletto.
In caso di comprovata
necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
In caso di assenza,
impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal
Vicepresidente dell’associazione.
Il presidente cessa dalla
carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
sfiducia espressa dall’Assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la
presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei
tre\quarti dei presenti.
Articolo 12. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente, in caso
di impedimento, sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti e delle
funzioni e rappresenta anch’esso legalmente l’Associazione nei confronti di
terzi e in giudizio. Il Vicepresidente dura in carica 5 (cinque) anni e può
essere rieletto.
In casi eccezionali ed in
accordo con lo stesso, può sostituire il Segretario nell’espletamento dei
compiti a lui pertinenti.
Articolo 13. Il Segretario
Il Segretario è nominato dal
Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso ed è
rieleggibile più volte.
A lui competono: la
redazione dei verbali della Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo
che sottoscrive unitamente al Presidente; ove non delegate dal Consiglio
Direttivo ad altra figura le operazioni di pagamento e incasso sui conti
correnti dell’Associazione; tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi
per conto dell’Associazione quali a titolo esemplificativo la richiesta di
licenze, autorizzazioni, modifiche ed integrazioni normative, etc.
Il Segretario potrà
avvalersi di una segreteria tecnica e organizzativa.
Articolo 14. Durata delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali
hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel
corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
Articolo 15. Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale
dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio
direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale
devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci
analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri
sostenuti suddivisi per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve
essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio
Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell’associazione, degli eventi
e delle iniziative organizzate, dell’attività di volontariato e favore di
bisognosi. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione
dell’Assemblea entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Il rendiconto e la relazione
devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti
la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Articolo 16. Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento, cessazione
ovvero estinzione dell’Associazione, l’Assemblea dei soci nominerà un
liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17. Risoluzione controversie
Ogni controversia che
dovesse insorgere fra uno o più associati e l’Associazione, ovvero fra
associati, avente a oggetto rapporti associativi e che non sia risolta per via
conciliativa dall’Assemblea, sarà risolta mediante arbitrato secondo il
Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.
Articolo 18. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Varedo, lì 16 marzo 2022
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