STATUTO Associazione italiana Micro e piccole imprese Agroalimentari

 


STATUTO

 

Articolo 1. Denominazione

È costituita una associazione libera, apolitica e senza scopo di lucro,  denominata “Associazione italiana Micro e piccole imprese Agroalimentari” (nel seguito l’”Associazione”) regolata a norma degli articoli 36 e segg. Del Codice Civile nonché del presente Statuto.

Articolo 2. Sede

L’Associazione ha sede legale in via Luigi Boccherini 4, 20814 Varedo (MB). L’Associazione si riserva di istituire altre sedi regionali e si riserva altresì di attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative. La variazione delle sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto.

Articolo 3. Scopi

L’associazione ha lo scopo di condividere, rafforzare e valorizzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica italiana, sostenendo i valori di qualità, tradizione ed innovazione quali parte integrante del sistema produttivo italiano, promuovendo sul territorio nazionale e all’estero i prodotti italiani e il Made in Italy, mettendo a disposizione dei soci convenzioni vantaggiose per  usufruire di servizi di contabilità, fiscali, legali e commerciali.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione si propone (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di:

       sostenere le azioni volte alla valorizzazione e alla promozione del settore agroalimentare ed enogastronomico italiano;

       organizzare e/o promuovere eventi, manifestazioni, seminari, incontri, conferenze, convegni, corsi al fine di favorire e rafforzare la cultura e la consapevolezza del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano;

       promuovere e stabilire rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con altre associazioni italiane ed internazionali facilitando gli scambi, le relazioni e i contatti tra chi opera nel settore agroalimentare ed enogastronomico sul territorio nazionale e all’estero;

       studiare e promuovere percorsi di riconoscimento che tutelino il consumatore e permettano uno sviluppo del settore orientato da politiche nazionali e/o regionali e/o locali di promozione di qualità, trasparenza e tipicità/ unicità dei prodotti;

       favorire la nascita e/o lo sviluppo di progetti di aiuto e assistenza ai meno abbienti rendendo loro accessibili prodotti agroalimentari di qualità;

       porre in essere convenzioni di carattere contabile, fiscale, legale, economico-commerciale, esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative senza scopo di lucro.

Articolo 4. Patromonio

4.1 Il fondo comune dell’Associazione è costituito dai beni conferiti in sede di costituzione dell’Associazione quali risultano dall’Atto Costitutivo, dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione, dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio, da donazioni, legati e lasciti.

4.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, dagli eventuali redditi dei beni patrimoniali, dalle erogazioni e contributi corrisposti da amministrazioni ed enti pubblici da soggetti privati finalizzati allo svolgimento dell’attività associativa e/o dalle raccolte pubbliche di fondi, dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e di iniziative di cui all’Art.3 e da ogni altra eventuale entrata che concorra a incrementare l’attivo dell’Associazione.

Articolo 5. Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 6. Soci Fondatori, Ordinari, Onorari  e Terzi Sostenitori

Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche,  italiane o straniere, maggiorenni, che si dedichino ad attività connesse con il settore agroalimentare ed enogastronomico italiano, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i coltivatori, gli allevatori, i pescatori, i conservieri, i pastai, i pasticceri, i fornai, etc., e tutti coloro che svolgano attività di sostegno nei confronti degli operatori menzionati.

Sono previste tre categorie di soci:

      Soci Fondatori: coloro che hanno concretamente e fattivamente contribuito alla costituzione dell’Associazione e che hanno insediato il primo Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali;

      Soci Ordinari: le persone fisiche o giuridiche che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, che versino all’atto dell’ammissione la quota di associazione stabilita annualmente, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;

      Soci Onorari: coloro che si sono distinti per il particolare sostegno all’associazione e la cui opera sia ritenuta meritevole di tale nomina da parte del Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali ma possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento della quota associativa e la loro carica ha durata illimitata.

      Soci Terzi Sostenitori: possono diventare soci sostenitori coloro che, pur non avendo avendo svolto attività connesse al settore agroalimentare e/o enogastronomico italiano, dimostrino una particolare affinità di interessi e volontà di sostegno alle finalità dell’associazione e desiderino contribuire economicamente o con donazioni nonché  con prestazioni intellettuali volte al conseguimento degli scopi associativi. Potranno partecipare agli eventi e manifestazioni culturali e scientifiche, seminari, ritiri, conferenze ed altre attività dell’associazione restando inteso che i Terzi Sostenitori non diverranno parte dell’Associazione, né saranno considerati alla stregua di associati.

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione dei Soci Onorari avviene su proposta di almeno 2 (due) Soci Fondatori e con deliberazione del Consiglio Direttivo

L’ammissione dei Soci Ordinari avviene su proposta di un Socio Fondatore od Onorario o di un Socio Ordinario in carica da almeno un anno e con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione è presentata al Presidente dell’Associazione compilando il modello di adesione predisposto a cui vanno allegati i seguenti documenti: autocertificazione dell’assenza di condanne penali, autocertificazione dell’assenza di carichi pendenti, curriculum vitae della persona fisica e/o storia della persona giuridica.

Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione, con facoltà di predisporre ulteriori accertamenti dei requisiti richiesti. L’ammissione all’Associazione comporta l’integrale accettazione dello Statuto e, se adottati, del codice di condotta e dei regolamenti dell’Associazione.

Fra  i soci dell’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Tutti i soci, ad eccezione dei Soci Onorari sono tenuti al pagamento all’atto di iscrizione all’Associazione e all’inizio di ciascun anno entro il termine del 28 (ventotto) di febbraio della quota associativa così come fissata dall’Assemblea.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Socio Fondatore  e ogni Socio Ordinario ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di socio si perde per:

       decesso;

      recesso da notificarsi a mezzo PEC o lettera Raccomandata A/R al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso non da diritto al rimborso della quota associativa già versata, di eventuali conferimenti effettuati in favore dell’Associazione  e il recedente non avrà diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

      radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere e il radiato non avrà diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

       per il mancato pagamento della quota associativa annuale.

L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.

L’associazione potrà comunque procedere all’assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l’attività dell’associazione. E’ fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell’attività dell’associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali  e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

Articolo 7. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto di:

       partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;

       partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;

       ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;

I soci hanno il dovere:

       di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;

       di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

      di versare contributi per i bisogni dell’associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;

      di fornire una campionatura dei loro prodotti per le finalità di promozione e/o che consenta di porre in essere operazioni di carattere economico/commerciale al fine di contribuire alla crescita dell’attività degli associati;

       di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, in maniera volontaria e su richiesta del Consiglio Direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Articolo 8. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

       l’Assemblea dei soci;

      il Consiglio Direttivo;

      il Presidente;

      il Vicepresidente;

       il Segretario

Articolo 9. L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o, se anche questo impossibilitato, da un consigliere. La convocazione dell’assemblea può essere comunque richiesta da almeno un\quinto dei soci.

La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso spedito a mezzo messaggio di posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale dell’Associazione purché in Italia.  La comunicazione ai soci dovrà sempre indicare giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

E’ compito del socio comunicare l’indirizzo di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni  inviate dall’Associazione.

In casi di stato di necessità accertato, l’Assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione (conferenza  audiovisiva on-line) essendo verificata ed accertata l’identità degli intervenuti.

L’assemblea è dichiarata valida con la presenza  della maggioranza dei soci ( 50% +1) e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione L’Assemblea delibera a maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Le votazioni delle Assemblee avvengono sempre in modo palese e di ogni Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o in loro assenza dai soggetti nominati a rappresentarli.

L’assemblea ordinaria delibera:

       l’elezione del Consiglio Direttivo;

       l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;

       il programma annuale delle attività;

       la quota associativa annuale;

       sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di una per ogni socio partecipante.

L’Assemblea straordinaria delibera:

       sulle richieste di modifica dello Statuto;

       sullo scioglimento dell’Associazione;

       sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due/terzi più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell’associazione e la nomina del liquidatore, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati.

Articolo 10. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a 2 (due) e fino a un massimo di 8 (otto). I Soci Fondatori, salva espressa rinuncia da rinnovarsi di volta in volta all’atto del rinnovo delle cariche da parte dell’Assemblea dei soci, sono di diritto membri del Consiglio Direttivo. Può essere nominato Membro del Consiglio Direttivo solo un Amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società, o il Direttore Generale della Società o il titolare dell’Impresa individuale aderenti all’Associazione come Soci Ordinari.

Possono essere nominati Membri del Consiglio Direttivo anche persone fisiche non socie che possano dare un particolare impulso all’attività associativa.

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sopportate per l’adempimento del mandato, un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio Direttivo oltre ad una indennità di carica da fissarsi in sede d’Assemblea che ha provveduto alla nomina del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

      prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;

       adottare provvedimenti disciplinari;

       compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;

      eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

       curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;

       approvare il programma dell’Associazione;

       fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;

       aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

      ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

       determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell’ambito dell’associazione.

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o tramite cooptazione.

I consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall’assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 11. Il Presidente

Il Presidente é il rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede e convoca le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell’associazione.

Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall’Assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

Articolo 12. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, in caso di impedimento, sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni e rappresenta anch’esso legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Vicepresidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

In casi eccezionali ed in accordo con lo stesso, può sostituire il Segretario nell’espletamento dei compiti a lui pertinenti.

Articolo 13. Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso ed è rieleggibile più volte.

A lui competono: la redazione dei verbali della Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente; ove non delegate dal Consiglio Direttivo ad altra figura le operazioni di pagamento e incasso sui conti correnti dell’Associazione; tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi per conto dell’Associazione quali a titolo esemplificativo la richiesta di licenze, autorizzazioni, modifiche ed integrazioni normative, etc.

Il Segretario potrà avvalersi di una segreteria tecnica e organizzativa.

Articolo 14. Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Articolo 15. Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell’associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell’attività di volontariato e favore di bisognosi. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 16. Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l’Assemblea dei soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17. Risoluzione controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più associati e l’Associazione, ovvero fra associati, avente a oggetto rapporti associativi e che non sia risolta per via conciliativa dall’Assemblea, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Articolo 18. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Varedo, lì 16 marzo 2022


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